Art. 10.
(Istituzione di un fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito fondo di sostegno per le iniziative volte alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione illegale.
      2. Al fondo istituito ai sensi del comma 1 affluiscono le risorse economiche acquisite dallo Stato a seguito dell'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla presente legge.